Documento 29.07.1982
Titolo II - Servizi di prevenzione incendi
Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato è composto dei seguenti membri:
- un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
- un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.
Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.
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