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Documento 29.07.1982

Regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell'art. 2 della legge 18.07.1980, n. 406.

Titolo II - Servizi di prevenzione incendi

Art. 20 - Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi

Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

- un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

- un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.

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