Documento 29.07.1982
Titolo II - Servizi di prevenzione incendi
Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.
Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.
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