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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo I - Esami di abilitazione e concorsi

Art. 2 - Prove e modalità di svolgimento dei concorsi

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale.

Sarà stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.

Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale a 20 per i titoli.

Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

Sino al termine di cui al primo comma del precedente articolo 1, i candidati che abbiano superato la prova o

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