Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo I - Esami di abilitazione e concorsi
L'accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui all'articolo 56 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.
Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale.
Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al
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