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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo I - Esami di abilitazione e concorsi

Art. 9 - Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruoli del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e d

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