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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato

Art. 12 - Dotazioni organiche

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondarie superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica i

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