IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato

Art. 14 - Utilizzazione del personale docente di ruolo

La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a ) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b ) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c ) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

d ) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e ) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f ) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazion

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.