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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato

Art. 15 - Conferimento di supplenze annuali

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente articolo 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell' art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per la intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

È abrogato l' articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli artt. da 8 a 15, L. 19 marzo 1955, n. 160.

Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualme

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