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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato

Art. 16 - Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti di arte applicata

L' articolo 17, L. 9 agosto 1978, n. 463, è modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.

L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.

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