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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato

Art. 17 - Supplenze brevi

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, previsto dall' articolo 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

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