Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato
A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall' articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.
L' articolo 79, primo comma , del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato. 8
Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all' art. 3 , D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.
Per gli incarichi, di cui all' art. 65 del citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento n
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