Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato
I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
Nella tabella di valutazione di cui all' art. 68, comma secondo , del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall' art. 58 , L. 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.
Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dell' articolo 70, comma secondo , del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'articolo 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, così come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
I trasferimenti di ufficio per soppressione
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