Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato
In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.
Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dota
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