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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale

Art. 22 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 19841985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.

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