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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale

Art. 25 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

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