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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale

Art. 26 - Assistenti del ruolo ad esaurimento

Le assistenti di scuola materna, di cui all' articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall' articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

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