Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al l'settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1984, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.