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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale

Art. 28 - Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna

Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonché per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 58.

Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.

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