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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare statale

Art. 29 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonché gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto «Augusto Romagnoli» che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

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