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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare statale

Art. 31 - Insegnanti supplenti della scuola elementare statale 10

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché: gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruol

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