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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare statale

Art. 32 - Particolari categorie di insegnanti elementari

Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell' articolo 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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