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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali

Art. 33 - Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980 12

Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all' articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all' articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statale già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e

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