Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali
Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all' articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.
Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all' articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statale già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e
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