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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali

Art. 34 - Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980 13

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.

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L'articolo unico, L. 25 luglio 1985, n. 402

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