Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni di esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatri
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