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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali

Art. 36 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1970, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 33 e del precedente articolo 34.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 33. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in se

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