Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono sta
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