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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali

Art. 37 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980 15

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono sta

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