Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel sessennio antecedente la data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel settennio antecedente alla data
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