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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo IV - Particolari categorie di personale docente

Art. 41 - Esperti negli istituti tecnici e professionali

Agli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorsi ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 33, quinto comma.

Gli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma, e 34, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980.

Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sfo

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