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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo IV - Particolari categorie di personale docente

Art. 42 - Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali

Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

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