Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo IV - Particolari categorie di personale docente
I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, di servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza è obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 17
L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da
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