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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo IV - Particolari categorie di personale docente

Art. 44 - Norme particolari per docenti di educazione musicale

I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.

Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 19801981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non

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