Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo IV - Particolari categorie di personale docente
Agli insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37.
Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso articolo 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31- a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: «Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio». A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale è modificata in: «Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio n
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