Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo V - Immissione nel ruolo personale educativo
Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, primo comma, e 30.
Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 31. 18
Comma così modificato dall'art. 19, L. 16 luglio 1984, n. 326.
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