Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo VI - Immissione in ruolo del personale non docente
Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.
L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.
L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.
Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell' articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.
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