Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo VI - Immissione in ruolo del personale non docente
Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso è destinato all'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.
L'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.
Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che svolgano attività di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.
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