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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo VI - Immissione in ruolo del personale non docente

Art. 52 - Passaggio nei ruoli statali di personale non docente

Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso è destinato all'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

L'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che svolgano attività di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.

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