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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo VII - Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Art. 53 - Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo.

Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immes. si nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 19801981, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette Accademie.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi dell'ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell' articolo 31 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981.

Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato presso la medesima

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