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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo VII - Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Art. 54 - Assistenti dei licei artistici

I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.

A partire dall'anno scolastico 1982-1984 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 35.

Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva è assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenze previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza rispetto ai docenti incaricati non abilitati e agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 37.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti.

Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione né la conseguano p

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