Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo VII - Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
È indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle Accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.
Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.
Le graduatorie del concorso conservano validità fino a quando non verrà modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.
La partecipazione al concorso riservato è limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare e a non più di un'altra materia.
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