Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo VII - Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
È istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.
L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in una unità per ogni 100 allievi.
Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse in ruolo di cui al precedente primo comma.
Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, come modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, è soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: «e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado decimo».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.