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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo III - Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo VII - Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Art. 56 - Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza

È istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.

L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in una unità per ogni 100 allievi.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.

Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse in ruolo di cui al precedente primo comma.

Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, come modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, è soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: «e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado decimo».

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