Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo 39, nonché agli esperti ed agli insegnanti sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.
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