Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, con esclusione del primo comma, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, nonché ai successivi articoli 69 e 70, si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti dai predetti articoli, in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.
Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte, nei posti o cattedre cui si riferisce l'incarico, anche a prescindere dalla disponibilità nelle relative dotazioni organiche, con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.
Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del quart' ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina, purché il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.
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