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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

TITOLO IV - Norme comuni e finali

Art. 59 - Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso in ruolo

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonché per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.

L'assegnazione della sede può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente legge, qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la precedenza.

Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione di titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.

Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie.

Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione è disposta ai sensi dell' articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.

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