Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.
Nei casi previsti dall' articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall' articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946, la presenza dell'assistente del docente non vedente è facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.
Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.
Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori nonché egli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.