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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

TITOLO IV - Norme comuni e finali

Art. 63 - Norme per il personale assegnato a particolari compiti

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell' articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richieda.

Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite.

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università, o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al pers

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