Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1981-1982, relativamente alle attività di cui al sesto comma del precedente articolo 14, la soppressione prevista dal primo comma del precedente articolo 18 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.
La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.
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