Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
I candidati degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti per il reclutamento del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver superato la prova scritta, siano stati esclusi per non aver completato la documentazione circa il possesso dei requisiti di ammissione entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura nei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, possono integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza indicata nei predetti decreti di riapertura.
Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, attualmente in corso di svolgimento, sono disposte, per ciascun tipo di concorso, all'inizio dell'anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concorso riservato. Le predette nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.
Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo comma.
La disciplina di cui al secondo comma del precedente articolo 5 si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, dir
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