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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

TITOLO IV - Norme comuni e finali

Art. 68 - Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica

I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno scolastico 19811982, nella provincia di residenza, per effetto dell' articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità a quello della provincia di residenza.

I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilità di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392 anche su posti funzionanti di fatto.

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