Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle località ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 19801981 siano stati incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 36.
Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico 1980-81 in qualità di incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma.
Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall' articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII- bis (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII- ter (tedesc
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