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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

TITOLO IV - Norme comuni e finali

Art. 71 - Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta

Ai concorsi a posti di insegnamento in lingua francese nelle scuole della Valle d'Aosta sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole della Valle d'Aosta non si applica il disposto del precedente articolo 3 che richiede ai componenti il requisito del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

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