Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
L' articolo 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riassorbibile dopo lo esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.
L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sarà effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo articolo 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie cui si riferisce la nomina.
Tutti i provvedimenti di nomina di cui all' articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposti dai provveditori agli studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.
Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978- 79 sulla base delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso articolo 13, per le nomine da disporre sulla base delle graduatorie provinciali.
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